Hai dimenticato di pagare un bollo? Hai pagato il bollo in tabaccheria o alle poste e vuoi essere sicuro che il pagamento sia andato a buon fine? La regione ti scrive perché manca un pagamento?

Ogni giorno decine di persone si precipitano preoccupate ai nostri sportelli per avvisi di pagamento, dimenticanze o errori nel pagamento della tassa di proprietà.

Ognuno di essi rimane piacevolmente sorpreso dal fatto che con facilità e velocità diamo loro risposte, offriamo soluzioni e risolviamo problemi mettendo a loro disposizione uno staff altamente competente e preparato.

Ma che cosa è il “Bollo Auto”?

La tassa automobilistica o bollo auto (in precedenza denominata anche tassa di circolazione) è un tributo locale che grava sui possessori di autoveicoli e motoveicoli immatricolati nella Repubblica Italiana, il cui versamento è a favore delle Regioni d’Italia di residenza.
Il possesso si presume dall’iscrizione nel Pubblico Registro Automobilistico (PRA) anche se è ammessa la prova contraria nei casi di cessione a titolo definitivo (vendita del veicolo), dei contratti per i quali la legge stabilisce che il soggetto obbligato è diverso dal proprietario, perdita del possesso (a seguito di un furto) o radiazione del mezzo (auto, moto, ecc.) ovverosia per tutti quei casi in cui è prevista e obbligatoria la registrazione nel PRA e, normalmente, ammessa anche in ritardo.

La fonte principale della tassa è il D.P.R. 5 febbraio 1953 n. 39 (“Testo unico delle leggi sulle tasse automobilistiche”). L’articolo 7 della legge n. 99 del 23 luglio 2009 ha modificato il comma 29º dell’articolo 5 del D.L. n. 953 del 1982, nel senso di prevedere la soggettività passiva in coloro che risultano essere proprietari, usufruttuari, acquirenti con patto di riservato dominio, ovvero utilizzatori a titolo di locazione finanziaria, dal pubblico registro automobilistico.

Stante la formulazione della norma che, almeno con riguardo alla locazione finanziaria, prevede l’assoggettamento all’imposizione dell’utilizzatore attraverso la congiunzione disgiuntiva “ovvero”, ai fini della soggettività passiva del bollo auto non è previsto alcun vincolo di solidarietà della società di leasing o dei proprietari in genere in tutte le ipotesi all’uopo considerate, in analogia a quanto avviene in materia di responsabilità civile ex art. 2054 c.c.
Per assicurare la facilità di esazione nel caso di evasione del tributo la legge stabilisce che la competenza territoriale degli uffici del pubblico registro automobilistico e dei registri di immatricolazione è determinata in ogni caso, in modo univoco, in relazione al luogo di residenza del soggetto proprietario del veicolo.